Etichetta Cosmetica: Norme per la produzione
Le etichette dei cosmetici rappresentano una sorta di carta d’identità: in esse sono contenute tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo corretto del prodotto. Vengono indicati gli ingredienti, i dati per risalire al produttore e i simboli o le diciture che attestano il soddisfacimento di elevati standard di qualità e sicurezza. Le etichette sono gli strumenti che permettono al consumatore di scegliere in modo consapevole il prodotto che meglio soddisfa le sue esigenze. Per questo devono risultare di facile lettura e comprensione, esaustive e conformi alle normative vigenti.
Etichetta nel settore Cosmetico: dati obbligatori
I dati obbligatori da riportare in etichetta sono indicati all’articolo 19 del Regolamento (CE) n.1223/2009. Secondo la normativa, i prodotti cosmetici possono essere commercializzati soltanto se il recipiente e l’imballaggio riportano il nome/ragione sociale e l’indirizzo della Persona Responsabile. Deve essere inserito anche il paese d’origine in caso di prodotti importati, nonché il contenuto nominale espresso in peso o volume.
La durata minima rappresenta il periodo entro il quale il cosmetico, conservato in condizioni idonee, mantiene le caratteristiche e la sicurezza originaria. Viene indicata come mese/anno o giorno/mese/anno, preceduta dall’apposito simbolo o dalla dicitura “usare preferibilmente entro”. Per i prodotti che hanno durata minima superiore ai trenta mesi viene riportato il PAO (Period After Opening), cioè il lasso di tempo, dopo l’apertura, in cui il cosmetico può essere utilizzato senza rischi per la salute. Tra i dati obbligatori figurano, inoltre, le precauzioni d’uso, il numero del lotto di fabbricazione, la funzione del prodotto se dalla sua presentazione non è ben chiaro e l’elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso.
Simboli Etichette Cosmetici
I simboli facilitano la consultazione e comprensione delle etichette dei cosmetici da parte dei consumatori finali, permettendo loro di compiere scelte più consapevoli. Il codice a barre e il QR Code sono simboli identificativi che contengono informazioni e dettagli sul prodotto.
Alcuni dati obbligatori vengono riportati in etichetta accompagnati da specifiche icone: la clessidra per la data di scadenza, un vasetto con il coperchio aperto e un numero seguito dalla lettera M per il PAO e il libro aperto che vuole dire “leggere le avvertenze”, fondamentale quando non è possibile riportare tutte le precauzioni d’uso sull’imballaggio esterno. I prodotti cosmetici riportano, inoltre, simboli che identificano il materiale utilizzato per le confezioni e la loro riciclabilità. L’icona “non disperdere nell’ambiente” e la marcatura CE, che assicura la conformità del cosmetico agli standard di sicurezza e sostenibilità stabiliti dall’Unione Europea.
Normativa Italiana Etichettatura prodotti cosmetici
La normativa europea di riferimento per il settore cosmetico è il Regolamento (CE) n.1223/2009, entrato in vigore nel 2013. Lo scopo della normativa è di assicurare che i prodotti immessi in commercio non comportino rischi per la salute dei consumatori. La norma contiene nel dettaglio tutte le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza dei cosmetici. È il caso dei dati obbligatori da riportare in etichetta, l’elenco delle sostanze vietate, le regole per i nanomateriali e per le sostanze classificate come cancerogene, tossiche o mutagene, le norme di buona fabbricazione e quelle per la notifica di eventuali effetti avversi. Sulla base di tale regolamento e, tenendo conto del numero elevato di nuovi ingredienti utilizzati per la fabbricazione di prodotti cosmetici, la Decisione (UE) 2019/701 ha redatto un nuovo glossario ufficiale relativo alle denominazioni comuni da utilizzare per l’etichettatura. La normativa nazionale di riferimento è, invece, il Decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018. Questo presenta una descrizione le procedure per il controllo del mercato interno e per la tracciabilità necessarie per le operazioni di vigilanza e sorveglianza previste dal Regolamento (CE) n.1223/2009.