Etichettatura OGM: cos’è e quando è obbligatoria
Il processo di etichettatura degli OGM si rende necessario nel momento in cui i prodotti siano interamente costituiti, contengano o derivino da organismi geneticamente modificati. A definire l’obbligo di etichettatura in tal senso sono i due regolamenti comunitari n. 1829/2003 e n. 1830/2003 che permettono al consumatore finale di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto. In linea di massima però è possibile affermare che tutti i prodotti alimentari che contengano più dello 0.9% di OGM debbano riportarlo obbligatoriamente in etichetta.
Cosa sono gli OGM?
Prima di definire più nello specifico quale sia il processo di etichettatura degli OGM e quali siano le normative europee di riferimento è necessario fornire una definizione di OGM. Con il termine OGM si fa riferimento agli organismi geneticamente modificati, ovvero piante, animali o altri microrganismi il cui patrimonio genetico è stato modificato in modo artificiale. Sono un esempio di organismi geneticamente modificati le piante manipolate per resistere a specifiche malattie oppure gli organismi che vengono modificati per garantire una maggiore produttività. Proprio il ricorso a tali alterazioni può comportare degli squilibri nella biodiversità che caratterizza la natura, motivo per cui è necessario che la presenza di OGM venga segnalata.
Gli unici prodotti alimentari completamente privi di organismi geneticamente modificati sono quelli che rientrano nella categoria del biologico, i quali per legge non possono contenere OGM o derivati da OGM. Fermo restando infine che gli OGM debbano prima ricevere una specifica autorizzazione per la circolazione, all’interno dell’Unione Europea gli organismi geneticamente modificati autorizzati sono principalmente colture come il mais, la soia, il cotone, la barbabietola da zucchero e la colza e i mangimi per gli animali d’allevamento.
Normative europee di riferimento per gli OGM
Come già segnalato in precedenza, le normative europee di riferimento principali per la circolazione e l’etichettatura degli OGM sono la n. 1829/2003 e la n. 1830/2003, alle quali si aggiungono la direttiva 2001/18/CE, il regolamento n. 641/2004 e la direttiva 90/219/CEE modificata dalla direttiva 98/81/CE.
I primi due regolamenti comunitari stabiliscono delle vere e proprie linee guida per quanto riguarda rispettivamente l’obbligo di etichettatura per i prodotti alimentari contenenti oltre lo 0.9% di OGM e la tracciabilità dei prodotti per l’alimentazione umana ed animale ottenuti da OGM. La direttiva 2001/18/CE risulta invece essere più focalizzata sull’immissione nell’ambiente a fini di sperimentazione e l’immissione in commercio di OGM.
Completano le normative il regolamento n. 641/2004 che amplia e specifica quanto già contenuto nel regolamento comunitario n. 1829/2003 e la direttiva 90/219/CEE che infine si concentra in particolare sulla regolamentazione delle attività di ricerca e industriali in cui vengono impiegati in modo confinato MGM, ovvero i micro-organismi geneticamente modificati.
Etichettatura OGM: cosa sapere
L’etichettatura degli OGM e in particolare l’etichettatura dei prodotti alimentari è molto importante perché consente al consumatore finale di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per un acquisto pienamente consapevole. L’etichettatura degli alimenti è un modo rapido ed efficace per comunicare informazioni quali la data di produzione e di scadenza del prodotto, il numero del lotto, gli ingredienti e i fattori nutrizionali, ecc. Nel caso dell’etichettatura degli OGM, questa si rende necessaria solo qualora la presenza di OGM nel prodotto alimentare superi lo 0.9%; sotto questa soglia il fabbricante può decidere se includere o meno tale informazione in etichetta. L’etichetta dei prodotti contenenti o derivati da OGM deve contenere:
- il nome dell’elemento contenente o costituito da OGM inserito nella lista degli ingredienti;
- la denominazione di categoria dell’elemento;
- nel caso in cui il prodotto non presenti una lista degli ingredienti è comunque necessario che la dicitura OGM venga riportata, anche in altri punti della confezione.
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